Assegno di mantenimento: presupposti

Assegno di mantenimento: presupposti

I presupposti del diritto all’assegno di mantenimento


I presupposti del diritto all’assegno di mantenimento nella separazione, illustrati dall’Avvocato Matrimonialista Antoci Basilio di Nicolosi.


La separazione in generale

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Crisi di coppia. La separazione è un istituto disciplinato dal Codice Civile. Esso prevede la possibilità, per i coniugi, di interrompere la convivenza nel caso in cui si veirifichino «fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole» (Art. 151 c.c.).

La separazione rappersenta, quindi, la reazione a una situazione patologica del rapporto coniugale. Essa, però, può condurre a diversi esiti. Si può, infatti, giungere – in ogni momento – alla c.d. riconciliazione. Si può, invece, arrivare a ottenere la declaratoria di separazione – sia essa consensuale o giudiziale. La separazione è un passaggio obbligato anche per arrivare al divorzio.

La funzione dell’assegno di mantenimento

Nel caso in cui si proceda giudizialmente per ottenere la separazione, il Giudice potrà valutare la fissazione dell’assegno di mantenimento. Questo rappresenta la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci che derivano dal matrimonio ex art. 143 c.c.

Anche nel corso della separazione, infatti, sussiste il dovere di assistenza materiale, in quanto gli effetti del matrimonio continuano a permanere.

Come viene quantificato l’assegno?

La norma di riferimento circa i parametri per la quantificazione dell’assegno di separazione è l’art. 156 del Codice Civile. Questa norma prevede, infatti, che «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ciò comporta che, per prima cosa, vada verificato che – al coniuge che richiede l’assegno, non sia contestabile l’addebbito della separazione. Va, poi, verificato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché le disponibilità economiche dei congiugi.

Sempre l’art. 156 c.c. stabilisce, al comma 2, che «l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato». Vanno, perciò, valutate anche tutte le circostanze del caso concreto – caso per caso. All’esito di tutte queste valutazioni, ove sussiste una sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, il Giudice ricnoscerà l’assegno di mantenimento.

Il parametro del tenore di vita

È, ormai, giurisprudenza consolidata quella che assume a parametra per la quantificazione dell’assegno, il tenero di vita goduto in costanza di matrimonio. In tal senso la Cassazione, con sentenza 7437/1994, ha precisato che si dovrà fare riferimento a tenore di vita che ragionevolmente la famiglia si sarebbe potuta permettere, in ragione della propria situazione economica complessiva.

L’assegnazione della casa familiare vale come mantenimento?

In Giurisprudenza è stato affermato che, anche il godimento della casa familiare, assume rilievo nella quantificazione dell’assegno di separazione. Secondo Cassazione 20858/2021, il godimento della casa familiare indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Giordano Rosaria, Separazione e divorzio. Casistica e orientamenti, Collana Scenari Commentati Giuffrè, Giuffrè Francis Lefbvre, Milano, 2022.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata scaricata da Instagram ed è opera di DranArt.

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    Pubblicato da Basilio Elio Antoci

    Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.

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