Assegno divorzile e nullità canoniche

Assegno divorzile e nullità canoniche

Nullità canoniche e assegno divorzile


La Cassazione a Sezioni Unite n. 9004/2021 fa chiarezza circa gli effetti delle nullità canoniche sul giudizio inerente l’assegno divorzile.


La Cassazione a Sezioni Unite dirime il contrasto

Assegno divorzile nullità canoniche

Matrimonio canonico e assegno di divorzio. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, si sono pronunciate sul rapporto tra giudicato canonico sulla nullità matrimoniale e giudicato civile sull’assegno divorzile. In seno alla Suprema Corte, infatti, era sorto un contrasto interpretativo risolto dalla sentenza n° 9004/2021, commentata sulla rivista “Famiglia e Diritto” dal Prof. Jlia Pasquali Cerioli.

I due orientamenti

Un primo orientamento ritiene, infatti, che l’accertamento delle nullità matrimoniali non è rilevabile in via incidentale. Per cui, se le parti, nel proporre il giudizio di divorzio, non sollevano la relativa questione pregiudiziale, su di essa non si forma alcun giudicato. Per cui, ove intervenisse una successiva sentenza canonica di nullità matrimoniale e fosse delibata in Italia, questa travolgerebbe la sentenza italiana e i relativi effetti. Tra i quali effetti vi rientrerebbe anche l’eventuale assegno divorzile.

Ciò, in quanto la validità del matrimonio-atto è considerata presupposto per la concessione dell’assegno di divorzio.

Il secondo orientamento, invece, fa leva sulla diversità di petitum e causa petendi tra le azioni di nullità matrimoniale e quella inerente lo scrutinio sull’assegno divorzile. In tal senso, la pregiudizialità del divorzio alla validità del matrimonio è – secondo la sentenza e l’Autore in commento – solo logica e non anche giuridica. Per cui il Giudice italiano potrebbe essere chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 5, comma 6 L. 898/1970 (Legge sul divorzio). Ciò che rileverebbe ai fini dell’assegno sarebbe il matrimonio inteso come rapporto, non anche

La pronuncia della Cassazione

La Sezione remittente aveva aderito al primo orientamento, criticando il secondo. Le Sezioni Unite, invece, si allineano proprio a quest’ultimo. Valorizzando l’effettività della vita matrimoniale, rispetto alla mera validità giuridica del matrimonio. Ciò anche nell’ottica di tutela del coniuge economicamente debole. Non è, infatti, lo status di coniuge che dà diritto all’assegno divorzile, bensì la sua condizione economica. In tal guisa, l’assegno, assumerebbe un valore assistenziale, nonché perequativo-compensativo verso il più debole tra i coniugi. Per tale via, l’eventuale passaggio in giudicato delle statuizioni in tema di divorzio e assegno diventano intangibili.

La Massima

In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest’ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.

Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Jlia Pasquali Cerioli, La “resistenza” del giudizio sull’assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: l’intervento delle Sezioni Unite e la difesa del “coniuge debole”, in Famiglia e Diritto – mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza, Fascicolo 8-9 del 2021, ISSN 1591-7703 – ANNO XXVIII, IPSOA – Wolter Kluver Italia, Milano 2021, pagina 796-801.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.