Assegni di mantenimento

Assegni di mantenimento

Assegni di mantenimento: inquadramento e decorrenza


Scopri come vengono regolamentati gli assegni di mantenimento per il coniuge, l’ex coniuge o per la prole e quali sono i criteri per determinarne la decorrenza. Approfondisci le disposizioni in materia di separazione, divorzio e procedimenti di modifica della sentenza.


Gli assegni di mantenimento

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Gli assegni di mantenimento per il coniuge o ex coniuge o per la prole sono regolamentati da provvedimenti di diversa natura. Si pensi alle ordinanze presidenziali, sentenze, provvedimenti provvisori o decreti definitivi. In molti casi, questi provvedimenti possono essere oggetto di revisione da parte di un giudice superiore. Ciò avviene grazie al procedimento di reclamo o appello.

Si tratta di provvedimenti emessi rebus sic stantibus. Come tali modificabili e, dunque, fonte di possibile incertezza sulla debenza dell’assegno e sul suo importo. Pertanto, è necessario coordinare le norme speciali con il principio generale secondo cui “un diritto non può essere pregiudicato per il tempo necessario a farlo valere in giudizio”.

Entra in gioco anche la citata regola “rebus sic stantibus” che presidia i provvedimenti in materia. Ciò significa che l’assegno di separazione, divorzio o per la prole non è sempre dovuto dalla data della domanda.

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Ordinanza presidenziale e assegno di mantenimento

Nel caso di separazione il Presidente può emettere un’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.

Tale ordinanza può regolare anche questioni economiche per la durata del processo e fino all’adozione dei provvedimenti definitivi in sentenza. La giurisprudenza ha stabilito che i provvedimenti provvisori hanno effetto dal momento della loro adozione. Ciò, in quanto gli stessi servono a regolare, in via d’urgenza, aspetti controversi della famiglia disgregata.

Al contrario, le statuizioni dell’ordinanza presidenziale non hanno effetto retroattivo. Salvo esplicita previsione in senso contrario, infatti, essi si riferiscono alla futura regolamentazione dei rapporti tra coniugi in corso di causa. Tali provvedimento Non attengono, perciò, a un diritto preesistente, ma discendono dalle esigenze di mantenimento chge scaturiscono dalla separazione o dal divorzio.

La giurisprudenza ha stabilito che i provvedimenti provvisori hanno effetto dal momento in cui vengono adottati. L’ordinanza che li contiene ha, dunque, effetto a partire dalla sua adozione. Ciò, in quanto tali provvedimenti hanno natura cautelare. Di conseguenza, le statuizioni dell’ordinanza presidenziale non retroagiscono, a meno che non sia previsto esplicitamente il contrario.

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Modificabilità del provvedimento presidenziale

I provvedimenti provvisori emessi durante il processo di separazione o divorzio hanno effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Tuttavia, se il provvedimento definitivo viene adottato in un procedimento separato. Se ad esempio vengono adottati in un procedimento di modifica della sentenza di separazione, gli effetti del provvedimento provvisorio possono essere estesi anche al periodo successivo all’adozione del provvedimento definitivo. Ciò a meno che il giudice non abbia stabilito diversamente.

Inoltre, i provvedimenti provvisori possono essere oggetto di modifica da parte del giudice istruttore in qualsiasi momento durante il processo di separazione o divorzio. Se il giudice modifica un provvedimento provvisorio, gli effetti di tale modifica hanno effetto dalla data della modifica, a meno che il giudice non stabilisca diversamente.

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

  • Alessandro Simeone, Assegni: decorrenza, in Familiarista, Bussola del 26 Gennaio 2021, Giuffrè Francis Lefebvre.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata generata tramite intelligenza artificiale sul sito labs.openai.com/.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.