Animali in ascensore condominiale

Animali in ascensore condominiale

È possibile introdurre animali in ascensore condominiale?

È possibile introdurre animali in ascensore condominiale: l'Avvocato Antoci lo spiega in questo articolo

Animali in ascensore condominiale – Con la riforma del Condominio, operata dal legislatore con la Legge 220 del 2012, è stato modificato l’art. 1138 del Codice Civile. È stato, infatti, inserito un quinto comma a tenore del quale «le norme del regolamento» di condominio «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Per cui la norma di riferimento in tema di detenzione di animali in condominio è proprio il citato art. 1138 c.c. che, di fatto, rende nulle per contrarietà a norma imperativa, tutte le disposizioni dei regolamenti condominiali aventi ad oggetto il divieto di detenere animali domestici. Pertanto non si può più vietare il possesso di animali domestici e, ove tali divieti esistessero già da prima della riforma, devono considerasi privi di effetto. Mutuando, infatti, l’impostazione dottrinale di A. Cataudella (formulata in materia di contratti) si può affermare che tali divieti pur essendo ancora materialmente presenti nel regolamento, sono privi di effetti (in quanto la forza della legge, in tal caso, opera sul piano dell’efficacia giuridica del divieto e non sulla materialità del regolamento). Ciò è valido per i regolamenti condominiali assembleari, in quanto discorso a parte dovrebbe farsi per i regolamenti condominiali c.d. contrattuali.

Fatta questa doverosa premessa, con il presente articolo si vuole commentare la sentenza del Tribunale di Monza già annotata in dottrina da M. Tarantino (vedi note) su Condominio e Locazione. Sentenza che ha trattato la questione circa la possibilità o meno di introdurre animali in ascensore condominiale. La causa da cui origina la decisione ha per oggetto una clausola del regolamento di un supercondominio, la quale vietava di introdurre animali in ascensore condominiale. La difesa del condominio era semplice: l’art. 1138 c.c. prevede la nullità delle clausole del regolamento che vietino di detenere animali domestici, mentre nel caso di specie il divieto riguardava solo l’uso dell’ascensore. Il regolamento, dunque, sembrerebbe non violare l’uso della proprietà singola. In realtà il Tribunale di Monza, con la sentenza in commento, ha sposato una lettura ampia dell’art. 1138 comma 5 c.c., spingendosi a ritenere che la sua formulazione riguardi tanto le unità private, quanto le parti comuni: il Giudicante afferma, infatti, che è illogico supporre che le parti comuni siano diverse o che ci possano essere parti più comuni di altre. Se si vietasse, infatti, la possibilità di far transitare gli animali per le scale e per i vialetti pedonali d’ingresso, in sostanza, si violerebbe il divieto di cui all’art. 1138 c.c.: il padrone, infatti, non potrebbe far arrivare al proprio immobile gli animali. Ma, il fatto che nel caso in esame l’unico divieto fosse quello di usare l’ascensore con gli animali, in realtà si sostanzia comunque in una violazione della norma: obbligare, infatti, un anziano e/o un disabile ad usare le scale e non l’ascensore equivarrebbe a costringerlo o a servirsi di qualcuno che accompagni l’animale fino al suo appartamento per le scale oppure a rinunciare del tutto all’animale. Per cui, pur trattandosi di una pronuncia di merito, la sentenza in commento offre spunti di riflessione sulle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’art. 1138 c.c. e ci illumina sul fatto che, il divieto di introdurre animali in ascensore viola la legge.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.