Abrogato l’art. 709-ter c.p.c.

Abrogato l’art. 709-ter c.p.c.

Abrogato l’art. 709-ter c.p.c.


La Riforma Cartabia, operata con D. Lgs. 149/2022, ha abrogato l’articolo 709-ter c.p.c. in materia di inadempienze nei confronti dei figli o dell’altro coniuge. La Riforma, però, ha inserito sempre nel Codice di Procedura Civile il nuovo articolo 473-bis 39, dal contenuto simile.


Crisi familiari e rapporti con i figli

Abrogato l'Art. 709-ter c.p.c.

Contrasti tra genitori, padri assenti, famiglie a pezzi. Le incomprensioni tra ex marito ed ex moglie (o tra ex conviventi), specialmente in presenza di figli minori (o maggiorenni non economicamente autosufficienti) sono all’ordine del giorno. Lo studio di un Avvocato Matrimonialista, infatti, affronta quotidianamente i problemi derivanti da violazione degli accordi di separazione o divorzio.

Il problema più frequente, ovviamente, è quello del mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Segue, poi, il non corretto esercizio del diritto di visita. Si osserva, infatti, nella prassi che molti genitori non intendono trascorrere il pernotto o le vacanze con i figli. Purtroppo non sempre ci sono legami forti e, trascorrere un week-end con il figlio o la figlia, diventa quasi un peso colmo di silenzi e imbarazzo.

Molte mamme, infatti, lamentano che i papà non rispettano il calendario e fuggono dal pernotto con i figli, riportandoli alla madre dopo poche ore. Si aggiunga, come detto, il ritardato o l’omesso versamento del mantenimento e il caos è assicurato. L’Avvocato Matrimonialista, purtroppo, esaurisce il proprio mandato al momento della sentenza di separazione, divorzio o all’esito del giudizio ex art. 337-ter c.c.

Ciò significa che, in caso di successive inadempienze, è necessario conferire all’Avvocato civilista di famiglia un nuovo mandato volto ad attivare la fase esecutiva. Ciò comporta però, nuovi esborsi a titolo di spese legali, Onorari di Avvocato e tempo. Tutti fattori che si aggiungono a una situazione già critica. Purtroppo, però, il nostro ordinamento Giuridico non permette che ci si faccia giustizia da sé. Per tale ragione, dunque, è sempre necessario il ricorso al Giudice perché sia questi a stabilire la giusta condanna per le condotte lesive.

Il rimedio giudiziale esperibile è la classica azione esecutiva di diritto generale, nonché (fino al 28 febbraio 2023) l’art. 709-ter c.p.c., oggi abrogato.

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Avvocato a Nicolosi diritto di famiglia mantenimento figli minori

Abrogato l’articolo 709-ter c.p.c.

La vecchia normativa. Come già anticipato, oltre alla classica azione esecutiva o alla querela ai sensi degli articoli 570 e 570-bis del Codice Penale, in sede civile l’art. 709-ter c.p.c. era un punto di riferimento in caso di genitori indisciplinati. La norma, nella sua originaria formulazione prevedeva, al primo comma, l’intervento del Giudice «per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento».

La previsione normativa continuava, nei commi successivi, prevedendo varie sanzioni «in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento». Sennonché, questa norma, oggi non esiste più. Essa è stata, infatti, abrogata dalla Riforma Cartabia.

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Inserito il nuovo art. 473-bis 39

Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Con la Riforma Cartabia, operata con Decreto Legislativo 149/2022, è stato creato il nuovo processo delle persone, dei minori e dalla famiglia. Ciò comporterà la graduale creazione dell’omonimo tribunale. La legge ha, infatti, inserito il nuovo Titolo IV bis nel Codice di Procedura Civile: Titolo che raggruppa tutta la normativa processuale in materia di famiglia e minori.

Il nuovo corpo di norme ha una numerazione assai bizzarra. L’intero Titolo, infatti, è composto dall’art. 743-bis che si ripete ben 71 volte. Tra queste norme vi è quella contenuta nell’art. 473-bis n. 39, che di fatto ricalca il contenuto del vecchio art. 709-ter c.p.c., con delle differenze.

È stato, infatti, cancellato il primo comma, ma sono state mantenute le previsioni di condanna del genitore inadempiente che, con la sua condotta, abbia arrecato «pregiudizio al minore od ostacolato il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale». Il nuovo articolo 473-bis 39 così recita:

«In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

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Collegamenti esterni

Per approfondire l’argomento trattato nel presente contributo, si consiglia la consultazione dei testi e degli articoli indicati di seguito.

Nota di copyright

L’immagine inserita nel presente articolo è stata creata dalla Redazione del sito tramite www.canva.com.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.