Abbandono posto di lavoro: differenza con l’allontanamento

Abbandono posto di lavoro: differenza con l’allontanamento

Abbandono posto di lavoro

Ecco la differenza tra abbandono e allontanamento dal posto di lavoro

Abbandono posto di lavoro - Avvocato civilista a Catania e provincia - Antoci

Abbandono posto di lavoro: la differenza con il semplice allontanamento.

Lasciare il posto di lavoro durante le ore in cui si è in servizio è sicuramente un problema con cui quasi tutti i dipendenti – pubblici o privati – si sono trovati durante la loro carriera. Come spesso accade nel mondo del diritto e della legge, i vari comportamenti dei lavoratori devono essere valutati singolarmente per capire le conseguenze che possono scaturire da ciascuna condotta. Già dal titolo di questo contributo si capisce che c’è una sostanziale differenza tra la condotta di abbandono del posto di lavoro e quella del semplice allontanamento dal posto di lavoro.

La Cassazione, con la recente sentenza 856 del 2017 ha elaborato la massima secondo cui «il c.d. abbandono del posto di lavoro, secondo il suo significato letterale, individua il totale distacco dal bene da proteggere e non ricorre quando la persona sia fisicamente reperibile nel luogo ove la prestazione dev’essere svolta». In tal senso, dunque, perché possa configurarsi la fattispecie di abbandono del posto di lavoro è necessario che il lavoratore deve totalmente distaccarsi dal luogo di lavoro e dal bene che è preposto a proteggere. Nel caso in cui il lavoratore abbia sospeso la propria attività lavorativa, ma si trovi ancora nei locali del luogo di lavoro (o in prossimità degli stessi) ecco che tutt’al più si potrebbe parlare di allontanamento dal posto di lavoro o sospensione ingiustificata del lavoro.

Sempre la Cassazione, con la sentenza 10015 del 2016, precisa ancora che «l’elemento discriminante tra le nozioni giuridiche di allontanamento e di abbandono del posto di lavoro è costituito dal concetto di definitività, elemento identificativo solo della seconda». Per cui l’abbandono del posto di lavoro è definitivo, nel senso che il lavoratore lascia i locali del luogo di lavoro e si rende irreperibile. L’allontanamento dal posto di lavoro è, invece, caratterizzato dalla temporaneità della condotta del lavoratore.

Volendo esemplificare in modo assolutamente a-tecnico, l’abbandono del posto di lavoro è definitivo e il lavoratore si rende irreperibile; mentre l’allontanamento dal posto di lavoro è temporaneo e il lavoratore è ancora reperibile nonché prossimo al luogo di lavoro.

Le conseguenze per il lavoratore

Tanto nel caso di abbandono, quanto in quello di allontanamento dal posto di lavoro è evidente che il lavoratore stia tenendo una condotta censurabile che ammette sanzioni disciplinari. Ovviamente, come avviene per tutte le sanzioni disciplinari, è necessario operare un bilanciamento tra condotta e punizione. La Cassazione in tema di licenziamento, infatti, affermato con la sentenza 14586 del 2009 che «in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza».

Nel caso di abbandono del posto di lavoro la giurisprudenza ritiene legittimo perfino il licenziamento in tronco, in quanto l’abbandono del posto di lavoro può essere annoverato tra le giuste cause di licenziamento. In linea di massima, invece, il mero allontanamento dal posto di lavoro non legittima il licenziamento in tronco per giusta causa, ma altro tipo di sanzioni. È pur vero che, in certe ipotesi particolarmente gravi, anche un mero allontanamento potrebbe comportare il licenziamento del lavoratore che si sia allontanato anche per pochi minuti: ma tale allontanamento deve aver causato un danno o un grave pericolo per il luogo di lavoro, gli altri lavoratori e/o la clientela. In merito si citi Cassazione 23378 del 2014, secondo cui «deve essere confermato il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nel normale orario di lavoro, non presenziava la sua postazione lavorativa presso il banco ‘agenti di stazione’, senza avere richiesto la preventiva autorizzazione […] atteso che tale condotta costituiva una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e un comportamento manifestamente contrario agli interessi dell’impresa, soprattutto tenendo presente che il dipendente, con la propria azione, aveva creato un notevole pericolo per la sicurezza, poiché le sue mansioni erano di particolare responsabilità per la gestione della sicurezza dell’impianto». Un altro esempio è dato dal caso risolto dalla Cassazione con la sentenza 18811 del 2012, con la quale confermava la legittimità del licenziamento di una guardia giurata (allontanatasi per un bisogno fisiologico). In questo particolare caso l’allontanamento si è protratto troppo a lungo e – nel frattempo – il caso ha voluto vi fosse una rapina alla banca sorvegliata dal vigilante. Ecco che, in un simile caso si è ritenuto sussistente l’abbandono del posto di lavoro e non un semplice allontanamento – tenuto conto anche di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Rivolgersi a un Avvocato

In situazioni particolari come quelle che si presentano quotidianamente nel corso dei rapporti lavorativi è sempre buona regola quella di consultarsi con un avvocato civilista / lavorista al fine di capire che tipo di condotte evitare sul posto di lavoro. L’Avvocato Antoci di Nicolosi e Catania offre servizi di consulenza e assistenza legale in materia di diritto civile e del lavoro (tanto per l’ambito giudiziale, quanto per quello stragiudiziale): è possibile contattare lo studio legale dell’Avvocato Basilio Antoci (avvocato a Nicolosi / avvocato a Catania) telefonicamente al numero 3896040727 (vietato usare Whatsapp) oppure tramite i recapiti e il form di contatto e-mail della pagina contatti di questo sito.

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.