Responsabilità tour operator e danno da vacanza rovinata: anche per danni causati da terzi

Responsabilità tour operator e danno da vacanza rovinata: anche per danni causati da terzi

Responsabilità tour operator e danni da vacanza rovinata.

Responsabilità tour operator danno da vacanza rovinata

Il tour operator risponde anche per il danno cagionato da terzi.

Con la recentissima sentenza 17724/2018 del 06/07/2018 la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di pacchetti turistici la responsabilità del tour operator si estende anche ai danni che si sono verificati per colpa di un soggetto terzo (diverso dal tour operator medesimo). La questione su cui la Cassazione è stata chiamata a fare chiarezza trae origine dalla richiesta di risarcimento danni da vacanza rovinata avanzata dai turisti danneggiati contro il tour operator che aveva venduto loro il pacchetto turistico. Il danno è consistito nello smarrimento di un bagaglio da parte del vettore. Apparentemente, la colpa del sinistro sembrerebbe ascrivibile al vettore (il quale ha preso in carico il bagaglio) e non del tour operator. In realtà, la responsabilità è senza dubbio del vettore, ma anche il tour operator è chiamato a fare la sua parte in favore del viaggiatore cui ha venduto il pacchetto turistico: vediamo in che termini si atteggia la responsabilità del tour operator.

Responsabilità tour operator: la disciplina applicabile.

Innanzitutto i Giudici di legittimità precisano che la normativa applicabile alla vicenda – tenuto conto dell’epoca di svolgimento dei fatti – è quella contenuta nel Decreto Legislativo 111/1995 (che aveva dato esecuzione alla Direttiva CEE 314/1990). L’art. 14, comma 2, del predetto decreto prevede che «l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti». Ecco che si delinea una responsabilità articolata che coinvolge a più livelli diversi soggetti: applicando la normativa di riferimento nella sentenza i Giudici di Cassazione affermano che il venditore del pacchetto turistico è tenuto a risarcire i danni subiti dai propri clienti, anche quando tali danni danni non siano stati direttamente causati dal tour operator, bensì da terzi. In termini tecnici, la responsabilità del tour operator è inquadrata giuridicamente come assunzione legale rischio, che avviene al momento della stipula del contratto tra tour operator e cliente. Si esclude, dunque, che si tratti di una responsabilità da culpa in eligendo e/o culpa in vigilando. Da ciò discende, altresì, l’applicabilità dell’art. 2059 c.c. che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali – che in materia turistica vengono volgarmente identificati come danni da vacanza rovinata.

Azione di regresso.

In conclusione è possibile citare in giudizio anche il tour operator per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da smarrimento del bagaglio e da conseguente vacanza rovinata, anche quando i predetti danni non siano stati direttamente causati dal tour operator, bensì da un soggetto terzo di cui l’organizzatore si sia avvalso per l’esecuzione del pacchetto turistico venduto. Ove si accertasse, dunque, l’esistenza effettiva dei danni e il tour operator venisse condannato, questo potrebbe a sua volta esercitare un’azione di regresso e agire in giudizio contro il terzo che ha causato i danni per ottenere il rimborso di quanto pagato in virtù della condanna.


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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.