Regolamento di condominio: solo l’Assemblea può modificarlo

Regolamento di condominio: solo l’Assemblea può modificarlo

Modifica del regolamento di condominio

Tribunale di Milano, sentenza 2505/2018

Il 2 marzo 2018 il Tribunale di Milano ha depositato un’interessante sentenza in materia di condominio. In poche significative battute il provvedimento del Tribunale Meneghino offre ai cittadini una massima preziosa:


«L’eventuale richiesta di modifica del regolamento condominiale e dei criteri di riparto in esso contenuti va rigettata dal Giudice in virtù della sua natura contrattuale che, per la modifica dello stesso, impone il ricorso alla volontà dell’assemblea dei condomini».


Il caso in breve

Una clinica privata iniziava a svolgere la propria attività all’interno di un condominio. In conseguenza di ciò, le spese per la fornitura dell’acqua aumentavano in modo considerevole. Pertanto, alcuni condomini, adivano il Tribunale per ottenere la «modifica del Regolamento Condominiale, nella parte relativa al criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua, previo accertamento della lesività dei diritti dei condomini da parte del criterio oggi operante».

Il giudice rilevava, però, che la modifica del regolamento condominiale (che nel caso di specie era di tipo contrattuale, stante che risultava predisposto dal proprietario originario) poteva ben essere adottata dall’Assemblea dei condomini.

Anzi, il regolamento di condominio deve essere modificato solo ed esclusivamente dall’Assemblea dei condomini, in quanto la modifica di un regolamento condominiale non rientra tra i poteri dell’autorità giudiziaria. Il giudice, quindi, non ha il potere di superare la volontà dei privati: in tal senso l’assemblea è sovrana. Pertanto la domanda giudiziale veniva dichiarata inammissibile e rigettata, con condanna alle spese a carico degli attori.

Considerazioni sul regolamento di condominio

Il regolamento di condominio è quella fonte di norme interna a un condominio. Quando in un edificio vi sono più di otto condomini, è obbligatorio che l’assemblea adotti un regolamento al fine di disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Questo è quello che prescrive l’art. 1138 c.c. al primo comma. La stessa norma continua prevedendo che «le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137».

Il regolamento di condominio non può nemmeno violare gli artt. 63, 66, 67 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Sempre l’art. 1138 prevede la possibilità di impugnare il regolamento di condominio ai sensi dall’art. 1107 c.c., secondo cui «Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all’autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione».

Conclusioni

Pertanto, dalla sentenza in esame si comprende che se da un lato la legge prevede l’impugnabilità del regolamento di condominio quando questo violi l’art. 1138 c.c. o altre norme imperative, dall’altro lato bisogna sempre tenere presente che questo può sempre essere modificato di comune accordo tra i condomini con una delibera assembleare che rispetti le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c.: modifica che non può mai essere richiesta al giudice.

In dottrina si segnala l’articolo pubblicato su Diritto e Giustizia a commento del provvedimento testé esaminato. In fondo alla pagina è disponibile il riferimento bibliografico completo con il link diretto.

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Note di copyright

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© Avv. Basilio Antoci, 2018 –

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.