Indipendenza economica quale criterio per l’assegno divorzile

Indipendenza economica quale criterio per l’assegno divorzile

Quali criteri si applicano nella determinazione dell’assegno di divorzio?

Tenore di vita pregresso / Indipendenza economica

Mantenimento - Dran Art - Divorce - Divorzio - Separazione - Indipendenza economica

Sulla scia del revirement della Cassazione – al cui nuovo orientamento si ispira anche la famosa sentenza 4793/2017 della Corte d’Appello di Milano, che ha ridisegnato i confini della materia dell’assegno di mantenimento nella vicenda Berlusconi – in dottrina e giurisprudenza si inizia ad affermare con forza sempre maggiore il criterio della indipendenza economica, quale parametro per la determinazione dell’assegno divorzile. La Giurisprudenza, in precedenza, aveva fatto perno su altro criterio: ossia quello secondo il quale il coniuge economicamente più debole, aveva diritto a mantenere il medesimo tenore di vita al quale si era abituato in costanza di matrimonio e/o convivenza more uxorio. Ecco che la sentenza Berlusconi sintetizza sul punto che «la materia del mantenimento tra ex coniugi sia plasmata attorno ai principi di autosufficienza, stato di bisogno e temporaneità» sposando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 co. 6 L. 898/1970 (legge sul divorzio), tale da giustificare l’assegno divorzile solo in presenza di effettiva necessità, causata da una situazione di non indipendenza / autosufficienza economica dell’ex coniuge.

Non più applicabile, dunque, alla parametrazione dell’assegno di mantenimento il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì quello dell’indipendenza economica. Anche La Cassazione continua su questa linea: si veda la recente Ordinanza 14231/2018 che riconosce un assegno minimo di soli 200,00 € alla ex moglie disoccupata. La donna aveva, infatti, presentato ricorso per Cassazione lamentando di non essere più in grado di mantenere il medesimo tenore di vita pregresso, in quanto disoccupata e priva di qualifiche professionali.
La Cassazione ha colto l’occasione per rilevare che la donna abbia errato a far riferimento al criterio del tenore di vita pregresso. I giudici di Legittimità, conformandosi al nuovo orientamento, hanno affermato che «l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l’art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso” (cfr. Cass., Sez. VI, n. 23602/2017; Cass., Sez. I, n. 11504/2017)». Incidentalmente la donna aveva fatto riferimento non solo al pregresso tenore di vita (criterio non più applicabile) ma, seppur incidentalmente, anche alla mancanza di lavoro e alla indisponibilità di un’abitazione di sua proprietà: in astratto tali fatti potevano essere indici idonei a escludere l’indipendenza economica della signora, ma il giudizio di Cassazione (che è limitato solo a profili di legittimità) non può spingersi a valutare elementi di merito e, dunque, a nulla è valso un simile richiamo in tale sede. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

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A commento della citata Ordinanza 14231/2018 della Cassazione si segnala l’articolo di Marina Crisafi pubblicato su Studio Cataldi all’indomani della pronuncia. Il riferimento bibliografico completo è il seguente:

Crisafi Marina, Divorzio: assegno di soli 200 euro per l’ex moglie disoccupata, su Studio Cataldi – Il diritto quotidiano, Ascoli Piceno, 05 Maggio 2018, pagina < https://www.studiocataldi.it/articoli/30722-divorzio-assegno-di-soli-200-euro-per-l-ex-moglie-disoccupata.asp >

Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.