Distanze legali canna fumaria e decoro condominiale

Distanze legali canna fumaria e decoro condominiale

Distanze legali canna fumaria

Decoro architettonico del condominio

Distanze legali canna fumariaLa Cassazione si è pronunciata di recente su una questione inerente l’impatto estetico di una canna fumaria sul decoro architettonico di un condominio, nonché sull’applicabilità delle norme relative alle distanze legali anche a simili manufatti. La canna fumaria era stata installata dal condomino del pian terreno – ove questi gestiva un’attività commerciale – ed era appoggiata sulla facciata del condominio. La stessa passava a meno di tre metri di distanza dal balcone degli appartamenti dei piani superiori. I giudici di merito hanno ritenuto che tale canna fumaria fosse una vera e propria costruzione, come tale assoggettabile alle norme sulle distanze legali: in tal senso è stato ritenuto operante nel caso di specie l’art. 907 c.c., il quale stabilisce che quando un soggetto ha acquisito il diritto di aprire vedute che si affaccino direttamente sul fondo vicino, il proprietario di tale ultimo fondo non potrà più fabbricare a distanza inferiore di tre metri dalla veduta. Per cui la canna fumaria è una costruzione e, in quanto tale, deve essere edificata nel rispetto delle distanze legali. I giudici di merito hanno, di contro, escluso l’applicabilità dell’art. 1102 c.c. (disciplinante l’uso della cosa comune). La Corte d’Appello aveva, altresì, valutato come la predetta canna fumaria pregiudicasse il decoro architettonico dell’edificio essendo «larga cm 30 e altra oltre tredici metri» e, pertanto, si dovesse considerare come una «inserzione architettonica di rilevante impatto, capace di interferire negativamente pur sui modesti canoni architettonici espressi dall’edificio».

Riassumendo, all’esito dei primi gradi di giudizio la canna fumaria è stata qualificata come una vera e propria costruzione, come tale vincolata al rispetto delle distanze legali e assoggettata al dettato dell’art. 907 c.c., nonché come un elemento idoneo a influire negativamente sul decoro architettonico del condominio.

La Cassazione, investita della questione, ribadisce la sua funzione di legittimità – che non le consente di entrare nel merito delle valutazioni dei giudici di prime cure. Ella, infatti, può solo rilevare e giudicare sugli eventuali errori c.d. in iudicando e/o in procedendo. Non spetta alla Cassazione, quindi, stabilire se la canna fumaria è o meno un costruzione e se questa violi, o no, il decoro architettonico dell’edificio. Tali valutazioni sono di esclusiva competenza dei giudici di merito. Per spiegare ciò, si rifà a una precedente sentenza, Cassazione n. 10350 del 2011, di cui cita la massima riportata di seguito.

Distanze legali canna fumaria: la massima richiamata dalla Cassazione

Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione.
Corte di Cassazione, sezione II Civile, ordinanza n. 17102/2018; depositata il 28 giugno

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Pubblicato da Basilio Elio Antoci

Nato a Catania nel 1987, figlio d'arte dell'Avv. Francesco Salvatore Antoci e della Prof.ssa Borzì Giusy, cresce a Nicolosi. Atleta agonista dell'U.S. Nicolosi Sci di fondo & Ski roll, scout A.G.E.S.C.I. del Gruppo Nicolosi 1, scrittore ed educatore. Dopo la maturità scientifica conseguita nel 2005, si laurea in Giurisprudenza nel 2012. Diviene Avvocato nel 2016 e passa alla direzione dello Studio Legale Antoci.